Come previsto dal decreto legislativo n. 29/2017, entro il 31 luglio l’operatore economico che produce, trasforma, assembla, monta, distribuisce, ecc… Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA) deve segnalare la propria attività in relazione a questi MOCA all’Ente di Controllo Ufficiale, che per la maggior parte delle Regioni è l’ASL (o USL, Ausl, o AST, dipende dal territorio) e nello specifico è il suo Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. In realtà la notifica si può inviare anche al SUAP del Comune dove risiede la tua azienda, che poi convoglierà tutte le segnalazioni al Servizio ASL.
Non sei soggetto all’obbligo di notifica se distribuisci MOCA solo al consumatore finale.
Perché è richiesta questa notifica?
Perché diversamente dall’industria alimentare, che nel suo nascere o modificarsi da molto tempo deve farsi “registrare” o “riconoscere” – a seconda del tipo di alimenti che producono – dall’autorità sanitaria, le aziende che trattano MOCA non sono mai state censite.
L’Unione Europea vuole avere le idee più chiare su cosa viene prodotto e come, anche per emanate leggi più adatte a un settore che è molto importante per la sicurezza alimentare.
Ti ricordo che quanto più sei dettagliato nel compilarlo quanto più aiuti il SIAN a capire il livello di rischio che la tua azienda ha per la sicurezza alimentare e quindi eventualmente a diminuire la classe di rischio, il criterio che i controllori ufficiali usano per programmare la frequenza dei controlli… Quindi a incontrarli più tardi.
Ti ricordo anche che se non invii la segnalazione corri il rischio di essere sanzionato, la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro.
Buon lavoro!